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Divieto di fumo: si riferisce anche ai riscaldatori di tabacco?

Divieto di fumo: si riferisce anche ai riscaldatori di tabacco?

Divieto di fumo: si riferisce anche ai riscaldatori di tabacco?

Divieto di fumo

Una delle domande più frequenti sulle normative antifumo riguarda tutti i prodotti alternativi alle sigarette e, più in generale, al tabacco bruciato. Parliamo in particolare di quei dispositivi elettronici più moderni che, tramite l’utilizzo di liquidi atomizzabili o stick di tabacco riscaldabili, permettono un’esperienza simile a quella della sigaretta posizionandosi, però, in modo più ambiguo rispetto al divieto di fumo stabilito dalla legge.

Ma è quindi possibile usare un riscaldatore di tabacco nei luoghi dove sarebbe normalmente vietato fumare? Vediamo di rispondere a questa domanda guardando direttamente la normativa e la sua evoluzione, come funzionano i riscaldatori di tabacco e se rientrano o meno nei “prodotti da fumo” interessati dai divieti.

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Divieto di fumo: una lunga storia legislativa

Come abbiamo dettagliato nel nostro approfondimento sulla legge sul fumo, le primissime norme in materia sono nate nel Novecento, più esattamente nel 1934, con il primo divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, a cui veniva anche vietato fumare nei luoghi pubblici.

Dopo una spinta regolatrice nel 1962, quando si legiferò per vietare la pubblicità diretta e indiretta di qualsiasi prodotto da fumo, ci vollero altri 13 anni prima che entrasse in vigore una legge che imponesse il divieto di fumare nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione, nelle corsie ospedaliere, nelle aule scolastiche, nelle sale d’attesa delle stazioni, sui mezzi di trasporto pubblico e in altri luoghi al chiuso.

Più tardi, negli anni Novanta, furono emanate un’altra serie di norme antifumo che culminarono nella legge Sirchia del 2003, la legge a cui tutt’oggi ci rifaremo per determinare se il divieto di fumo si applica anche ai riscaldatori di tabacco.

La legge Sirchia del 2003

La legge Sirchia del 2003 (entrata in vigore nel 2005) costituì un momento chiave nella legislazione in questo ambito, poiché estese il divieto di fumo a tutti i locali al chiuso, ad eccezione degli ambiti strettamente privati (come le abitazioni civili) e ai locali riservati ai fumatori.

La legge Sirchia, inoltre, abbassò anche il limite massimo di catrame nelle sigarette a 10 mg, e vietò diciture come “mild” e “light” sulle etichette dei prodotti da fumo.

Che cosa sono i “prodotti da fumo”?

I prodotti da fumo sono sigarette industriali e sigari, tabacchi trinciati per sigarette fatte a mano, pipe e altri prodotti che si consumano tramite la combustione del tabacco e la conseguente generazione di fumo. La legge Sirchia non fa invece esplicito riferimento né alle sigarette elettroniche, né tantomeno ai riscaldatori di tabacco, che hanno un funzionamento diverso sia dalle e-cigarettes che dai prodotti da fumo tradizionali.

Ciò, tuttavia, non vuol dire che il riscaldatore di tabacco si possa usare in modo indiscriminato in qualsiasi luogo pubblico. Pur non esistendo un divieto generalizzato, o una norma che metta sullo stesso livello sigarette e riscaldatori di tabacco, ci sono comunque regolamenti specifici da tenere in considerazione.

Riscaldatori di tabacco: tutte le regole

L’uso del tabacco riscaldato, così come quello delle sigarette elettroniche, non è vietato a tutto tondo dalla legge in vigore, per quanto alcune norme nazionali e di settore vengono applicate.

Dove non si può usare il riscaldatore di tabacco?

Il divieto assoluto di utilizzo di questi dispositivi elettronici riguarda alcune aree ben delimitate, ossia:

  • A scuola, sia da parte degli studenti che dei docenti;

  • Nelle comunità di recupero;

  • Negli istituti minorili;

  • Nei centri per l’impiego.
    In questi luoghi, tabacco riscaldato e sigarette elettroniche sono del tutto banditi, per effetto del decreto scuola del 2013.

Dove entrano in gioco i regolamenti locali

Per quanto riguarda gli altri luoghi pubblici al chiuso, bisogna fare invece riferimento alle linee guida e alle regole imposte dagli enti preposti. Facciamo alcuni esempi.

  • Nel luogo di lavoro, è l’azienda a decidere se apporre o meno un divieto di utilizzo di riscaldatori di tabacco e sigarette elettroniche, oltre ad eventuali sanzioni per la violazione del divieto.

  • Per quanto riguarda i mezzi pubblici, non esiste un divieto generalizzato, ma la maggior parte delle compagnie di trasporti hanno vietato l’uso di questi dispositivi fintanto che si è all’interno del mezzo di trasporto.

  • In macchina, invece, è possibile usare il riscaldatore di tabacco o la sigaretta elettronica, a meno che non siano presenti nell’abitacolo donne in gravidanza o minori. In questo caso, l’uso di questi dispositivi elettronici è vietato.

  • Molti uffici e luoghi pubblici hanno posto un divieto di “fumo” elettronico che, se violato, può fare incorrere in una multa fino a 500 euro per illecito amministrativo.

  • In locali come pub e ristoranti, il riscaldatore di tabacco non è bandito dalla legge, ma i singoli gestori possono decidere di vietarne l’utilizzo. Per sicurezza, quindi, è sempre meglio chiedere allo staff prima di iniziare a usare il dispositivo.

Riscaldatori di tabacco in aereo: si possono usare?

L’utilizzo di riscaldatori di tabacco e sigarette elettroniche a bordo di aerei di linea non è vietato dalla legge, ma di fatto tutte le compagnie hanno inserito nei propri regolamenti il divieto di “fumo” elettronico.

Ogni compagnia ha poi delle regole specifiche sul loro trasporto, che è permesso nel bagaglio a mano e in custodie apposite. Le batterie al litio di questi dispositivi possono essere trasportate ugualmente nel bagaglio a mano, possibilmente estratte dai dispositivi stessi e riposte in un contenitore apposito.

Fondamentale, infine, è studiare la normativa in materia di riscaldatori di tabacco nei paesi di destinazione: in alcune parti del mondo, infatti, ne è vietato ovunque non solo l’utilizzo, ma anche il possesso e la vendita, alla stregua di un oggetto illecito.

Riassumendo: il divieto di fumo si applica ai riscaldatori di tabacco?

La risposta a questa domanda può riassumersi in cinque punti:

  1. Il divieto di fumo previsto dalla legge non si estende all'utilizzo di riscaldatori di tabacco e sigarette elettroniche.

  2. L'utilizzo di questi dispositivi è comunque sempre vietato nelle scuole, nelle comunità di recupero, negli istituti minorili e nei centri per l'impiego.

  3. In macchina è possibile usare il proprio riscaldatore di tabacco, ma ne è vietato l'utilizzo in presenza di persone in stato di gravidanza e di minori.

  4. Nei luoghi di lavoro, negli uffici, nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto, è possibile incorrere in divieti specifici, ed è quindi sempre bene informarsi sui regolamenti vigenti.

  5. In aereo, tutte le compagnie hanno vietato l'uso di dispositivi di “fumo” elettronico, ma ne è possibile il trasporto in apposite custodie nel bagaglio a mano.